Contributi con legge regionale
Con legge regionale 30.12.2008 n. 17, art. 10, commi da 38 a 43, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori. Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 12 agosto 2009 è stato pubblicato il relativo Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2009 n. 0217/Pres. Per informazioni più dettagliate clicca
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Normativa sulla sicurezza
Il primo settembre è entrato in vigore
il Decreto Ministeriale 108 del 23 luglio 2009, a firma del Ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola.
Cos’è?
Dopo lunga attesa, con l’emanazione del D.M. 108/09, anche in Italia sono state accolte le normative europee in tema di sicurezza degli impianti ascensore, sia condominiali che privati. Oggi si da attuazione ad un meccanismo che nei prossimi anni porterà finalmente ad avere gli ascensori adeguati agli standard di sicurezza europei.
Come si fa?
Il proprietario o il suo legale rappresentante, a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto e in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo Notificato / dalla ASL / dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore, contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e le norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 8I.80).
Quando si controlla?
I soggetti responsabili programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termine perentorio di:
- 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori istallati prima del 15 novembre 1964
- 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 14 ottobre 1979
- 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 09 aprile 91
- 5 anni dalla data dì entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
In pratica, nel giro di cinque anni, a partire dal primo settembre, tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno essere sottoposti ad un’analisi dei rischi che potrebbe comportare la prescrizione di misure d’adeguamento. Il mancato adeguamento a tali misure comporterà l’impossibilità di tenere in esercizio l’impianto.
Entro quando si fanno i lavori?
L'Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e quelle straordinarie, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
- entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio ALTO
- entro 10 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio MEDIO
BASSO solo in occasione di modernizzazione dell' impianto.