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Monica Dellago Grafica & web monica@dellago.it

Il primo settembre è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 108 del 23 luglio 2009, a firma del Ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola.

Cos’è?

Dopo lunga attesa, con l’emanazione del D.M. 108/09, anche in Italia sono state accolte le normative europee in tema di SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, sia condominiali che privati. Oggi si da attuazione ad un meccanismo che, nei prossimi anni porterà finalmente ad avere gli ascensori adeguati agli standard di sicurezza europei.

Come si fa?

IL PROPRIETARIO O IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo Notificato / dalla ASL / dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore contestualmente RICHIEDE E CONCORDA L'EFFETTUAZIONE DI UNA VERIFICA STRAORDINARIA ai sensi dell'art. 14 del regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni dì rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e le norme europee che garantiscono un livelle di sicurezza equivalente (come UNI EN 8I.80).

Quando si controlla?

I soggetti responsabili programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di

2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 15/11/1964

3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 14/10/1979

4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 09/04/ 1991

5 anni dalla data dì entrata in vigore del presente Decreto per gli ascensori installati prima del 24/06/1999.

In pratica, nel giro di cinque anni a partire dal primo settembre tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno essere sottoposti ad un’analisi dei rischi che potrebbe comportare la prescrizione di misure d’adeguamento. Il mancato adeguamento a tali misure comporterà l’impossibilità di tenere in esercizio l’impianto.

Entro Quando si fanno i lavori?

L'Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e le straordinarie che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:

entro 5 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio ALTO

entro 10 anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio MEDIO - BASSO solo in occasione di modernizzazione dell' impianto.

Contatti
Potete richiedere tutte le informazioni necessarie, oltre all’assistenza di un nostro esperto, ai seguenti recapiti:

Centralino 040.923.43.98

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Per scaricare il Decreto in versione integrale cliccate qui

Decreto 108 del 23 luglio 2009

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